Avvocato Domenico Esposito
 

 

LA FATTURA COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER EMISSIONE DEl DECRETO INGIUNTIVO MA E' PIENA PROVA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE

 

La fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma l'efficacia probatoria è limitata, ai sensi dell'art. 2702 c.c. al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla verdicità delle dichiarazioni stesse.


Cassazione civile, sez. III 27/10/1994 n. 8843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ezio ROMAGNOLI - Presidente -
"   Matteo CAMPANILE   - Consigliere -
"   Lorenzo PITTÀ                     "
"   Luigi RAGOSTA                   "
"   Giovanni B. PETTI - Rel. -        "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

...................................., titolare e legale rappresentante  dell'Agenzia ..........................., corrente in ......................., elettivamente domiciliato in Roma, via .............................,  presso  lo  studio dell'avv. ............................, rappresentato e difeso dall'avv. ..................... per mandato a margine del ricorso: - Ricorrente -

contro

.................................: - intimata -

visto il ricorso avverso la sentenza n. 3-90 del Giudice Conciliatore di San Salvo del 7.7.90 - 10.7.90 (R.G. n. 91-86)); udito il Consigliere Relatore Dott.  Giovanni  Battista  Petti  nella Pubblica Udienza del 24.2.1994; udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Lugaro  che  ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

................................, nella veste di titolare e legale rappresentante dell'Agenzia ................................, in data 3 ottobre 1986 otteneva, dal conciliatore di .........................., un decreto ingiuntivo, per Lit. 328.000, quale somma residua dovuta per pubblicità radiofonica e display, in favore della .............................

La ........................ con citazione (28 novembre 1986) proponeva opposizione al decreto convenendo il ............................. dinanzi al conciliatore.

Si costituiva l'opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione, revocava il decreto e condannava il ........................ alle spese di lite.

In particolare il conciliatore, dopo aver dato cenno dei rapporti intercorsi tra le parti, rilevava i come il creditore opposto non avesse dato la prova idonea in relazione al fatto costitutivo del credito, dimostrando l'effettivo svolgimento della campagna pubblicitaria.

Osservava ancora che i documenti della fase monitoria (la fattura e la fotocopia autentica della pagina del registro delle fatture) se erano idonei a giustificare l'emissione del decreto non lo erano poi nel giudizio di cognizione dove il creditore opposto doveva dimostrare l'effettiva esistenza del credito ed integrare eventualmente la documentazione.

Contro la decisione ricorre il .........................., nella qualità, deducendo quattro motivi, in cui uno in rito. La controparte, ritualmente citata, non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Preliminare è l'esame dell'eccezione in rito (primo motivo).

Deduce il ricorrente l'inammissibilità dell'opposizione per essere l'atto proposto dalla opponente in proprio e non nella qualità.

L'eccezione è nuova, ed investe la titolarità del rapporto, e cioè una valutazione di merito, che è stata compiuta dal primo giudice senza alcuna contestazione da parte dell'opposto, che ha accettato il contraddittorio.

La questione presenta dunque un profilo di inammissibilità (cfr. Cass. 27 luglio 1984 n. 4452; Cass. 2 agosto 1990 n. 7714) ed è comunque infondata, posto che rientrava nei poteri del conciliatore interpretare la domanda e la qualità del proponente, e tale interpretazione, incensurabile, non è stata contestata in prime cure.

Gli altri tre motivi di censura, attenendo alla problematica delle prove, vengono in esame congiunto.

Il principio del diritto che si assume violato, è genericamente indicato nella violazione dell'art. 2697 cod. civ. in correlazione con le norme processuali di cui agli artt. 633, 674 e ss. cod. proc. civ. -

Si assume che: a. - non avendo la ............................... tempestivamente contestato la fattura, aveva ammesso l'esistenza del contratto e delle prestazioni eseguite (motivo 2); b. - che incombeva all'attore opponente dimostrare l'inesistenza delle prestazioni pubblicitarie (terzo motivo); c. - che tale onere incombeva al debitore, posto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di prova scritta (quarto motivo).

Le censure presentano tutte un profilo di inammissibilità per difetto di specificità in ordine ai principi generali del diritto che regolano la materia.

Così il ricorrente non si sofferma sulla qualità della documentazione prodotta, la quale attiene alla c.d. fatturazione e cioè alla predisposizione unilaterale (ai fini fiscali e contabili) della scrittura privata.

Come ha precisato questa Corte: "la fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma l'efficacia probatoria è limitata, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse (cfr. Cass. 1979 n. 6190; 1979 n. 3090; 1985 n. 1935).

Dunque, nel caso di prestazione pubblicitaria a carattere periodico, il corrispettivo dipende dalle effettive prestazioni, e l'onere della prova era a carico di chi sosteneva di averle effettuate, mentre la fattura, pur debitamente registrata, per la sua unilateralità non poteva valere come prova piena nel giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione.

Nè, il preteso creditore ha dimostrato la non contestazione tempestiva della fattura (del giugno 86 mentre il decreto è dell'ottobre e l'opposizione è del novembre) o l'esistenza di un termine convenzionale essenziale per tale contestazione.

La valutazione del giudice del merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine alla sussistenza della prova scritta idonea, fornita dal creditore con la domanda di decreto ingiuntivo, involge un apprezzamento in fatto, sottratto al controllo di legittimità, allorché adeguatamente motivata.

(Nel caso di specie, per le considerazioni espresse, appare congrua la motivazione svolta dal conciliatore, tra l'altro in sede di equità).

(Cfr. Cass. 1973 n. 573; 1979 n. 615; 1969 n. 3090, specifica in tema di fatture commerciali).

Il ricorso dev'essere pertanto rigettato.

Nulla per le spese, non avendo svolto la controparte attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Roma, 24-2-94

 

Conformi:
Cassazione civile, sez. II, 08/06/1979

"Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'"an o sul quantum debeatur", le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, nè, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità"

e Cassazione civile, sez. II, 28/05/1979

"Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sè, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio".